Migranti: illegittimo respingere dentro la Ue

Bruxelles – Non si può espellere un migrante che ha fatto domanda di asilo in un altro Stato membro se questo non ha accettato di riprenderselo. Parola della Corte di giustizia Ue, con un sentenza emessa ieri a mettere i puntini sugli i ricordando quelle che sono le regole attuali (Dublino III). Un iracheno, Adil Hassan, dopo aver fatto domanda d’asilo in Germania, si è poi recato in Francia, dov’è stato fermato. Le autorità francesi hanno allora chiesto alle autorità tedesche di riprendere in carico l’uomo, decidendo al contempo, lo stesso giorno, di trasferire quest’ultimo verso la Germania, richiamandosi al regolamento Dublino III. L’uomo fa ricorso, e il Tribunale di Lille chiede chiarimenti ai giudici europei. «Con la sentenza odierna – si legge in una nota – la Corte dichiara che dal testo, dalla genesi e dall’obiettivo del regolamento Dublino III emerge con chiarezza che una decisione di trasferimento può essere adottata e notificata all’interessato solo dopo che lo Stato membro richiesto abbia, implicitamente o esplicitamente, accettato di riprendere in carico tale persona».

In realtà, spiegano fonti comunitarie e della Corte, non c’è niente di nuovo, le regole e la prassi di Dublino III sono già queste da tempo, i giudici lussemburghesi hanno solo richiamato le norme. La sentenza, tuttavia, colpisce perché tocca uno dei punti nevralgici del negoziato in corso sulla riforma del regolamento di Dublino. Soprattutto la Germania insiste per una riforma che faciliti l’espulsione di richiedenti giunti in altri Stati membri attraverso i cosiddetti movimenti secondi, senza dover aspettare il via libera. Richiesta recepita dalla bozza di riforma del Regolamento di Dublino preparata dalla presidenza bulgara dell’Ue, che non piace assolutamente all’Italia.