Immigrati: sì al soggiorno ma soltanto coi “crediti”

Prevede due anni di percorso formativo. Maroni: «Innovazione molto rilevante sul tema della gestione dei flussi dei cittadini stranieri»

Roma – È stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno Roberto Maroni e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maurizio Sacconi, il decreto presidenziale che disciplina l’’Accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato’.

 
Lo strumento prevede per lo straniero un percorso formativo di due anni per l’acquisizione della conoscenza di base della lingua italiana, dell’organizzazione delle istituzioni pubbliche e della vita civile in Italia. Accettando l’accordo, inoltre, lo straniero è obbligato a rispettare i principi della Carta dei valori istituita con decreto del ministro dell’Interno nel 2007.
«Il Governo – ha spiegato Maroni in conferenza stampa – sostiene tutti gli oneri di questo vero e proprio processo di integrazione». Per questo, lo straniero «deve partecipare a tutta una serie di attività che sono riconosciute attraverso il sistema dei crediti».
Sedici sono i crediti iniziali. Possono essere incrementati attraverso l’acquisizione percorsi di formazione professionale, conseguimento di titoli di studio, iscrizione al Ssn, stipula di un contratto d’affitto o di acquisto di un immobile, volontariato. Ma possono essere anche decurtati, ad esempio, a causa di una condanna penale anche non definitiva, se sottoposto a misure di sicurezza personali o per aver commesso gravi illeciti amministrativi o tributari.
Se, a un mese dal termine del biennio, sono stati raggiunti i 30 crediti, l’accordo viene considerato adempiuto. Se, invece, i crediti sono superiori a 16 e inferiori a 30, l’accordo viene prorogato di un anno per dare la possibilità di raggiungere i 30 crediti. Infine, se sono pari o inferiori a zero, scatta l’espulsione.
La norma riguarda tutti gli stranieri dai 16 anni di età in su, entrati in Italia per la prima volta, che chiedono un permesso di soggiorno superiore a un anno.
Sono esonerati quelli che presentano patologie o handicap che limitano gravemente l’autosufficienza o tali da determinare gravi difficoltà all’apprendimento linguistico e culturale, le vittime della tratta, di violenza o grave sfruttamento, per le quali l’accordo è sostituito dal completamento del percorso di protezione sociale.
L’Accordo, previsto dall’articolo 4-bis, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, è stato introdotto con la legge 94 del 2009.