Roma – Pubblicato nella Gazzetta ufficiale il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179, che disciplina l’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato.
Il regolamento fissa i criteri e le modalità per la sottoscrizione da parte dello straniero dell’accordo di integrazione, previsto dal cosiddetto Testo Unico sull’immigrazione, ed i casi straordinari di giustificata esenzione dalla sottoscrizione; disciplina poi i contenuti, l’articolazione per crediti e i casi di sospensione dell’accordo, le modalità e gli esiti delle verifiche ai quali l’accordo è soggetto e l’istituzione dell’anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione. Il regolamento – spiega il sito del Ministero dell’Interno – si applica allo straniero di età superiore ai sedici anni che fa ingresso per la prima volta nel territorio nazionale, dopo la sua entrata in vigore, e presenta istanza di rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.
Lo straniero che presenta istanza di permesso di soggiorno allo sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura, o alla questura competente, stipula con lo Stato – spiega ancora il sito del Ministero – un accordo di integrazione articolato per crediti. L’accordo è redatto in duplice originale, di cui uno è consegnato allo straniero, tradotto nella lingua da lui indicata o, se ciò non è possibile, inglese, francese, spagnola, araba, o cinese, albanese, russa o filippina, secondo la preferenza indicata dall’interessato. Per lo Stato, l’accordo è stipulato dal prefetto o da un suo delegato. All’atto della sottoscrizione dell’accordo, sono assegnati allo straniero sedici crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia.